Una serie di procedimenti sono stati emanati a favore dell’acquisto dei libri. Poiché in Italia è invalso il sistema di scambiare la vendita dei libri con la lettura degli stessi è da ritenere corretto che tale equazione non sia rispondente alla realtà. La maggiore preoccupazione riguarda le librerie e gli stessi esercizi commerciali  che sono destinatari  di questi provvedimenti quando non potranno più usufruirne:
I provvedimenti di cui si sta trattando sono i seguenti:
– TAX CREDIT
E stato  pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande per richiedere il credito d’imposta a favore delle imprese di vendita al dettaglio di libri.
La richiesta on line doveva essere inoltrata dal 13 settembre al 29 ottobre 2021 a:  https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Con il provvedimento 226 del 28 giugno 2021 la dotazione è stata incrementata anche a 18.250.000
– CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO DI LIBRI
Con il DL. N. 34 del 2020 e con elenco delle biblioteche destinatarie indicato nel provvedimento n. 550 del 1 settembre 2021, vendono distribuiti per il 2021 30.000.000 di euro alle biblioteche italiane in forma differenziata. Euro 1.500,00 alle biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi, euro 3.000,00 per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 20.000 volumi e euro 7.000,00 alle biblioteche con patrimonio librario superiore a 20.000 volumi.
Tali sovvenzioni sono a disposizione delle biblioteche e possono essere utilizzati esclusivamente per l-acquisto di libri (al fine di sostenere l editoria libraria), de presso tre librerie con codice ATECO (sotto il controllo dell’Istituto Nazionale di Statistica Italiana).
– Le REGIONI
Non per ultimo: a sostegno delle librerie sono intervenute anche le Regioni. Per esempio la Regione Lazio ha creato un fondo dedicato prevedendo  250 mila euro per il 2020 e 300 mila euro per i due anni successivi
Se nel loro complesso tali contributi tendono a sostenere l’editoria libraria, non hanno un’automatica diretta relazione (a prescindere da quanto gli interessati vorrebbero far credere) con la lettura dei libri e tantomeno con i lettori che sono liberi di scegliere il libro di loro preferenza (e non è detto che sia tra quelli ultimamente acquistati dalla biblioteca).
Non va neppure ritenuto che le organizzazioni degli editori e dei librai, meno quelle delle biblioteche, sono interessate  a far credere che i libri comprati siano distribuiti e letti dagli utenti, né che le case editrici favorite da questi acquisti siano quelle che possono disporre di rappresentanti che si recano presso le singole biblioteche e propongono loro testi.
Tale provvedimenti suggeriscono qualche dubbio: così distribuendo non si provvede a svuotare i depositi dei librai e si riempiono gli scaffali delle biblioteche (di libri dal dubbio valore)?
Che succede alle aziende editoriali e alle librerie, quando non si provvede più a sostenerle e  tali erogazioni non potessero essere più conferite?

A chi la responsabilità? Non degli scrittori che nulla percepiscono da tale mercato. E restano legati ad una legge iniqua (n. 633/1941) che nella sezione “Contratto di edizione”  prevede il compenso all’autore mediante contratto privato con l’editore. In tale contratto raramente si prevede un anticipo e più raramente l’editore rispetta la percentuale sulle vendite convenuta. Sempre che l’editore si trasformi in tipografo del libro che sta per pubblicare e trasformi in cliente anche l’autore richiedendogli una cifra per il costo dell’edizione, o un contributo alle spese, o un acquisto copie o, come altre volte avviene, quale diritto di segreteria.

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