Buona notizia per L.E.A. (Liberi Editori Autori) e per Federintermedia
Con la sentenza depositata il 13 luglio 2020 n. 149, Relatore Cons. Giuliano Amato, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate l’eccezione sollevata dalla SIAE, di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, sollevate, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 16 aprile 2019.
La disposizione portata all’attenzione della Consulta, in attuazione della direttiva 2014/26/UE (Sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno la c.d. “direttiva Barnier”), è intervenuta a modificare gli artt. 15-bis e 180 della legge n. 633 del 1941, consentendo l’attività di intermediazione dei diritti d’autore – fino a quel momento di esclusiva spettanza della SIAE – anche ad altri organismi di gestione collettiva, quali l’Associazione LEA – Liberi Editori e autori ed altri organismi quali Federintermedia.
La questione di legittimità è stata, infatti, sollevata nell’ambito del giudizio promosso dalla SIAE per l’annullamento dell’elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, nella parte in cui include LEA, tra tali organismi, asserendo che questa risulterebbe priva di tutte le caratteristiche necessarie per svolgere le attività di intermediazione dei diritti d’autore a norma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017 (Attuazione della direttiva direttiva Barnier).
In tale contesto, la Corte ha avuto modo di affermare che l’intervento effettuato dal legislatore con il decreto legge n. 148 del 2017 non può essere dichiarato manifestamente privo dei presupposti di necessità e urgenza, dovendo ravvisarsi la legittimità del ricorso alla decretazione di urgenza nella «necessità di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella comunitaria in tema di liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e di evitare l’apertura di una procedura di infrazione» relativa al non completo recepimento della direttiva Barnier. Precisa ulteriormente la Corte che «l’urgente necessità di provvedere di cui all’art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, a prescindere da ogni valutazione sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), risulta connessa all’esigenza di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per la mancata attuazione delle norme europee di settore».
Il riconoscimento della non incostituzionalità della disposizione in esame ha l’effetto di confermare l’eliminazione del regime di monopolio nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore, consentendo che detta attività sia svolta anche da LEA e da altri organismi di gestione collettiva- come Federintermedia – diversi dalla SIAE, in vista di una sempre maggiore apertura alla libera concorrenza del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore e della piena attuazione della direttiva Barnier.